Si allarga la platea ma si stringe la spesa. Come previsto il Decreto rilancio cambia forma, nella parte inerente agli sgravi fiscali circa l’efficientamento energetico degli edifici. Il superbonus includerà, infatti, le seconde case e gli interventi di demolizioni e ricostruzioni.

Sarebbero queste le principali modifiche contenute negli emendamenti al disegno di legge di conversione del DL 34/2020 che la Commissione Bilancio della Camera si appresta a varare.

Una delle novità è la possibilità, per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, di ottenere il superbonus per l’efficientamento energetico su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per l’accesso ai bonus, non ci sarà differenza tra prime e seconde case.

Potranno ottenere il superbonus le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera.

Potranno accedere anche gli edifici appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore.

Saranno escluse le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Un’altra importante novità riguarda il riconoscimento del bonus sull’isolamento termico anche alle superfici opache inclinate e non esclusivamente, come in precedenza, solo a quelle orizzontali e verticali. In questo modo, i lavori di coibentazione potranno riguardare tutte le tipologie di tetti.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, potranno essere utilizzati, oltre agli impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e microcogenerazione, anche gli impianti a collettori solari. Oltre all’intervento vero e proprio di sostituzione e allo smaltimento del vecchio impianto, sarà detraibile la sostituzione della canna fumaria collettiva con sistemi fumari multipli o collettivi compatibili con i nuovi apparecchi e dotati di marcatura CE. Nelle singole unità immobiliari, sarà inoltre agevolata la sostituzione di una vecchia caldaia a biomassa con una nuova in classe a 5 stelle.

Per quanto concerne gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà incentivato con la detrazione fiscale al 110% qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.

Un prolungamento dei termini dovrebbe riguardare gli edifici destinati all’edilizia sociale per i quali la riqualificazione energetica scadrà il 30 giugno 2022 anziché il 31 dicembre 2021.

Come sopra anticipato, la coperta è corta e se la tiri da un lato…

Scendono i tetti di spesa. Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e differenziati in base alla tipologia degli edifici. Dai 60mila euro inizialmente previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari e 30mila euro per quelli più grandi. Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Negli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, è previsto un tetto di spesa di 20mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto unità immobiliari. Negli edifici con più unità immobiliari, il tetto di spesa sarà di 15mila euro.

Asseverazioni a fine lavori o a SAL, congruità delle spese con prezziari ad hoc
Per fare più chiarezza, viene spiegato che le asseverazioni attestanti i requisiti tecnici dei progetti devono essere rilasciate dai tecnici al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Per attestare la congruità delle spese si dovrà inoltre fare riferimento ai prezziari che il Mise dovrà definire con un decreto ministeriale. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.

Il Decreto Rilancio prevede che, per ottenere il superbonus sull’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, l’energia non autoconsumata in sito deve essere ceduta al GSE. L’emendamento chiarisce che il termine “energia autoconsumata” deve ritenersi equivalente al termine “energia condivisa” contenuto nel DL 162/2019, che ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE. Le due espressioni indicano un autoconsumo istantaneo dell’energia prodotta dall’impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Si ricorda che le novità qui riportate riguardano gli emendamenti in discussione alla Camera, dunque, nulla è ancora ufficiale. Il decreto è già valido dal primo luglio 2020 ma attualmente si prende in considerazione il testo non ancora definitivo che prevede il superbonus 110% esclusivamente per:

– prime e seconde case in condominio su interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
– singole unità immobiliari su interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
– seconde case unifamiliari su interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica.

Le regole attuative, così come quelle per scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito, saranno definite dall’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento ad-hoc, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il ddl deve essere convertito entro il 18 luglio. Da questa data potrebbero iniziare a decorrere i termini per l’adozione dei provvedimenti attuativi. Se per la conversione in legge e per l’adozione dei provvedimenti si utilizzerà tutto il tempo a disposizione, le regole operative per usufruire del Superbonus potrebbero arrivare entro il 18 agosto.

Una simile prospettiva potrebbe essere scoraggiante per le imprese. I contribuenti interessati alla realizzazione dei lavori, infatti, aspetteranno la definizione di regole certe prima di investire tempo e risorse. L’obiettivo del rilancio potrebbe trasformarsi in un blocco, a meno che Parlamento ed Agenzie delle Entrate riescano a definire il quadro normativo in tempi più contenuti, quindi prima del 18 agosto.