Il Superbonus 110% non termina per tutti. Il 31 dicembre 2023 si conclude il periodo temporale di spesa dei principali beneficiari per avere accesso al bonus

Il Superbonus 110% vede sempre più vicina la sua naturale scadenza. Il 31 dicembre 2023 sarà infatti, una data da ricordare, perché terminerà ufficialmente il bonus con aliquota al 110% per i principali soggetti che ne hanno beneficiato in questi 3 anni e mezzo: ossia le realtà condominiali e le persone fisiche.

Ma entriamo nel dettaglio.

L’attuale bozza di disegno di legge di Bilancio 2024 non prevede alcuna proroga né per il superbonus 110%, né per tutti gli altri principali bonus edilizi ordinari con scadenza 31 dicembre 2024 (fatta eccezione per il bonus barriere architettoniche 75% che termina invece, il 31 dicembre 2025).

Esistono soggetti e condizioni tali per cui il superbonus con aliquota al 110% potrà essere utilizzato oltre il 2023. In particolare, gli enti del terzo settore (art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio), se in possesso di determinati requisiti, quali:

  • svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Così si potrà utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Il Superbonus 110% non termina per tutti. Il 31 dicembre 2023 si conclude il periodo temporale di spesa dei principali beneficiari per avere accesso al bonus

Superbonus 110% per le realtà condominiali e le unifamiliari

Ecco le condizioni per quanto riguarda i condomini, il cui intervallo temporale di utilizzo delle detrazioni di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), prevede:

  • delibera assembleare di esecuzione dei lavori entro il 18/11/2022 e CILAS entro il 31/12/2022 – bonus 110% fino al 31/12/2023;
  • delibera assembleare di esecuzione dei lavori tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 e CILAS entro il 25/11/2022 – bonus 110% fino al 31/12/2023;
  • no ad una delle condizioni precedenti – bonus 90% sulle spese sostenute dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • spese sostenute nel 2024 – bonus 70%;
  • spese sostenute nel 2025 – bonus 65%.

Per quanto riguarda invece, le persone fisiche proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate, il periodo temporale di utilizzo delle detrazioni di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è il seguente:

  • CILAS entro il 25/11/2022 – bonus 110% fino al 31/12/2023;
  • no alla condizione precedente – bonus 90% sulle spese sostenute dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • spese sostenute nel 2024 – bonus 70%;
  • spese sostenute nel 2025 – bonus 65%.

Gli interventi realizzati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari

Per gli interventi realizzati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o su unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale, il periodo temporale di utilizzo delle detrazioni di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è il seguente:

  • interventi che hanno completato il 30% dell’intervento complessivo entro il 30/09/2022 – bonus 110% fino al 31/12/2023;
  • no alla condizione precedente – bonus 110% fino al 30/06/2022;
  • bonus 90% sulle spese sostenute nel 2023 per gli interventi avviati dall’1 gennaio 2023 e in presenza delle seguenti condizioni:
    • contribuente proprietario dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente o titolare di un diritto reale di godimento;
    • edificio o unità immobiliare adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
    • in capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato “reddito di riferimento” che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Il Decreto Legge n. 61/2023 (già convertito in legge) ha previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori alluvionati indicati nell’allegato 1, il superbonus 110% spetta senza condizioni fino al 31 dicembre 2023.

Nel caso di interventi da effettuarsi su edifici presenti nei territori colpiti da eventi sismici (verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza), il superbonus 110% è applicabile sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

La posizione di Ance Siena: “occorre una proroga”

Giannetto Marchettini, pres. ANCE Siena, ha dichiarato: “È assolutamente necessario individuare una rapida soluzione per i molti cantieri che, anche nella nostra provincia, per l’imminente scadenza al 31 dicembre 2023 degli interventi sui condomini con il Superbonus, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile“.

E ha aggiunto: “Condividiamo la necessità di chiudere la stagione del 110%, ma è indispensabile recuperare i ritardi accumulati. Occorre assolutamente una proroga che, con una conclusione ordinata della misura, eviti la perdita improvvisa di posti di lavoro causata dalla interruzione di tanti cantieri per l’insorgere di un enorme contenzioso tra condomìni e imprese“.

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