Tra le misure più interessanti introdotte dal Decreto Rilancio, ora convertito in legge, c’è l’innalzamento delle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico. In merito ci sono molte domande aperte su quali tipologie di lavori e acquisti consentano però di accedere all’Ecobonus 110%.

Vediamo quindi di chiarire se è possibile fruire di questa agevolazione e quali sono i requisiti previsti per poter richiedere l’Ecobonus 100% per acquisto e montaggio del condizionatore.

Il dubbio nasce dal fatto che l’acquisto e il montaggio dei condizionatori non vengono esplicitamente citati tra gli interventi agevolabili che rientrano nell’Ecobonus 110%. In realtà però, a patto di rispettare determinate condizioni vincolanti, è possibile fruire del bonus anche per i condizionatori e quindi installare un sistema di raffreddamento a costo zero.

Il riferimento è all’articolo 119 del DL 34/2020 il quale prevede l’innalzamento della detrazione al 110% estesa a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa già previsti dalla normativa vigente, per ciascun intervento di efficienza energetica, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti“.

Non viene quindi fatto esplicito riferimento ai condizionatori, ma neanche vengono esclusi. Si può dedurre che se vengono rispettati i requisiti previsti dalla legge per rientrare nella Ecobonus al 110%, allora anche i climatizzatori a basso consumo energetico possono rientrare tra gli interventi agevolati.

In particolare, ricordiamo che gli interventi ritenuti trainanti per l’accesso alla detrazione fiscale al 110% per la riqualificazione energetica sono:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, o di microgenerazione;
  • riduzione del rischio sismico, anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (se realizzati insieme).

Se viene eseguita una di queste tre tipologie di interventi primari, la detrazione al 110% si applica anche a quelli “trainati” di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del dl 63/2013.

Diversamente, l’agevolazione per chi acquista un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituirne uno di classe inferiore sarà quella la consueta detrazione al 65%. Per rientrare nell’Ecobonus 110%, inoltre, l’acquisto del condizionatore dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020 per le singole unità abitative, o fino al 31 dicembre 2021 per i condomini.

E’ sempre necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE.