La Commissione europea accelera l’introduzione del meccanismo per il finanziamento delle energie rinnovabili, che permetterà agli Stati membri che non rispettano la traiettoria di crescita delle Fer di ottenere “crediti” sostenendo economicamente progetti in altri Paesi, anche al di fuori dell’Unione. Il regolamento di esecuzione 2020/1294 è stato infatti pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale Ue ed entrerà quindi in vigore tra 20 giorni, con quasi tre mesi di anticipo rispetto alla data del 1° gennaio 2021 originariamente prevista.


Il regolamento “sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile”, sui cui è stata svolta una consultazione terminata lo scorso giugno, è previsto dal regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia, in base al quale se la Commissione verificherà che nel 2022, 2025 e 2027 la traiettoria Ue per lo sviluppo delle Fer non è stata raggiunta, gli Stati membri risultati al di sotto dei propri punti di riferimento nazionali dovranno attuare misure supplementari per colmare il divario. Tra queste vi è appunto un pagamento al meccanismo di finanziamento delle Fer, che sarà utilizzato per lo sviluppo di progetti attraverso bandi comunitari.

Il meccanismo potrà essere integrato da ulteriori fondi comunitari, degli Stati membri e del settore privato e si concretizzerà in un premio addizionale ai prezzi di mercato assegnato su basi competitive o in un sostegno in forma di prestiti agevolati, sovvenzioni o una combinazione di entrambi.

L’energia generata dagli impianti sarà attribuita per l’80% al Paese finanziatore e per il restante 20% a quello ospitante. Per bandi specifici, però, la Commissione potrà proporre una diversa ripartizione (dal 50 al 100% per lo Stato finanziatore) in base ai seguenti criteri: la probabilità che il bando susciti un interesse equilibrato degli Stati finanziatori e quelli ospitanti per garantire un’efficace concorrenza nell’invito a presentare proposte; la probabilità che il bando si traduca nel versamento, da parte del meccanismo, di un sostegno scarso o nullo; i costi potenziali, compresi quelli di integrazione del sistema, in cui possono incorrere gli Stati ospitanti.

Nel caso di impianti Fer situati in Paesi extra-Ue che partecipano al meccanismo, lo Stato finanziatore otterrà il 100% dell’energia generata.

Il regolamento prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenti al comitato dell’Unione dell’energia una relazione sul funzionamento del meccanismo e sul suo contributo al target Fer al 2030 e agli obiettivi del Green deal e riferisca allo stesso comitato e all’Europarlamento in merito all’uso delle entrate e dei sostegni assegnati.