Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 11 novembre 2020 recante “Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”.

Con il provvedimento in argomento, in applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

  • – efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • – sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I citati contributi aggiuntivi pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020.

Il monitoraggio delle opere finanziate in base al decreto 11/11/2020 è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:

  • – per una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del decreto stesso, come previsto dal comma 35 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;
  • -per una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.