Detrazione maggiorata del 110% non spettante in assenza di redditi imponibili. In tale situazione non è possibile nemmeno esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ma la presenza di un componente positivo (interessi), tassato anche a titolo d’imposta, permette la fruizione del superbonus.
L’Agenzia delle entrate ha confermato recentemente la necessaria presenza di un reddito anche astrattamente imponibile con uno specifico documento di prassi (circ. 30/E/2020 risposta 2.1.7), avente ad oggetto numerose risposte sul tema del 110%. Risulta, quindi, confermata l’indicazione fornita a più riprese, sulla quale erano sorti alcuni dubbi in relazione ai chiarimenti forniti con il documento di prassi precedente (circ. 24/E/2020) e la risposta a una interrogazione parlamentare (n. 5-04433/2020).
In estrema sintesi, l’Agenzia delle entrate ha definitivamente precisato che l’agevolazione fiscale spetta unicamente in favore dei contribuenti in possesso di un reddito imponibile.
Nella risposta richiamata, la stessa agenzia afferma che un contribuente, che dispone solo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, può beneficiare della detrazione maggiorata del 110% in quanto soggetto che astrattamente può essere titolare della detrazione, stante le modalità di tassazione del reddito previste per il detto contribuente.
Nel caso appena indicato, infatti, il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale) concorre alla formazione del reddito complessivo sebbene lo stesso sia escluso da tassazione per effetto della deduzione prevista dal legislatore con l’art. 10 del dpr 917/1986 (Tuir); è sufficiente, quindi, anche il mero possesso dell’abitazione principale, nonostante la rendita catastale sia completamente detassata, in seguito della deduzione di pari importo.
Risulta, peraltro, irrilevante, anche ai fini dell’utilizzo, non solo diretto ma anche ai fini dell’opzione per lo sconto o per la cessione, la circostanza, indicata nel quesito, che il contribuente abbia una elevata disponibilità finanziaria.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione del 110% spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, con la conseguenza che anche i soggetti residenti all’estero, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione della corrispondente detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020, ma soltanto nel caso in cui gli stessi possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (restano esclusi, per esempio, le persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato).
Un problema irrisolto, per esempio, emerge in presenza di contribuenti che possiedono immobili per i quali si verifica l’effetto sostitutivo integrale dell’imposta municipale unica (Imu), ma si ritiene che il detto effetto sostitutivo non faccia venire meno la potenziale tassazione di un reddito che astrattamente darebbe diritto alla detrazione, poiché non viene a mancare il relativo reddito.
L’Agenzia delle entrate ha precisato (circ. 24/E/2020) che la detrazione, pur non essendo possibile l’utilizzo diretto, non si perde in presenza di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva come, per esempio, in presenza del regime fiscale agevolato per gli autonomi, noto come regime forfetario, di cui ai commi da 54 a 89 dell’art. 1 della legge 190/2014.
Si ritiene, inoltre, che se la persona fisica non residente realizza un qualsiasi tipo di reddito tassato, anche con imposta sostitutiva (per esempio, interessi attivi di conto corrente, dividendi o altri redditi di capitale), sul territorio nazionale, lo stesso possa beneficiare della detrazione maggiorata, non direttamente, ma cedendo la stessa o ottenendo lo sconto in fattura.
Pertanto, anche se non ancora chiarito, è da ritenere sufficiente il possesso di un reddito di modestissima entità per essere ammessi al beneficio, come può avvenire in presenza di interessi attivi, anche su obbligazioni, tassati a titolo d’imposta, perché si concretizza la fattispecie richiesta dall’agenzia ovvero quello della presenza di un reddito imponibile.