La sentenza del 25 gennaio 2022 causa C 181/20 della Corte di Giustizia europea ha rivisto l’applicazione della direttiva 2012/19 relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) sui pannelli fotovoltaici. I loro produttori che li abbiano installati in un periodo compreso tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012, cioè prima dell’entrata in vigore della direttiva, non dovranno provvedere ai costi di smaltimento. Viene così invalidato l’articolo 13, paragrafo 1, della legge 2012/19.

Il caso e la sentenza:

Il caso è nato a seguito della denuncia da parte di una società ceca che gestisce una centrale ad energia solare dotata di pannelli immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Essa lamentava il fatto di dover sostenere i costi di smaltimento dei pannelli nonostante ne fosse fruitrice e non produttrice, a differenza di quanto previsto dalla legge 2012/19. Prima della sua entrata in vigore però gli Stati avevano libertà di imporre tali costi sui produttori o sugli utilizzatori dei pannelli e la Repubblica Ceca aveva scelto la seconda opzione. Di conseguenza la Corte Suprema ha dichiarato che l’articolo 13, paragrafo 1 della suddetta direttiva non sia valido con principio di retroattività, cioè non imponga ai produttori di pannelli solari i costi di smaltimento di quelli fabbricati tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. A pagare i prezzi di smaltimento dei pannelli fotovoltaici realizzati nel periodo sopra menzionato potrebbero essere anche i fruitori se così era stato deciso dal loro Stato di appartenenza prima della legge 2012/19.