Con la firma del Decreto Ministeriale di incentivazione la disciplina regolamentare di attuazione per fare partire la sperimentazione in materia di comunità di energia rinnovabile è stata completata. Manca soltanto l’apertura da parte del GSE del portale dedicato con le relative regole attuative. Di seguito su e7 di questa settimana, l’avvocato Emilio Sani dello studio Sani Zangrando espone alcune prime indicazioni su come funzionano e che benefici danno le comunità di energia rinnovabile.

Cos’è una comunità di energia rinnovabile e di quali benefici gode? La comunità di energia rinnovabile è un ente costituito da un gruppo di cittadini e piccole/medie imprese insediati nella stessa area geografica, che intendono produrre energia in forma collettiva per poi condividerne i benefici. Le modalità di condivisione saranno stabilite nello statuto o negli accordi associativi, fermo restando che la finalità non potrà mai essere di profitto finanziario. I cittadini e le imprese aggregate che intendono promuovere una comunità per darle una veste formale dovranno costituire un’associazione o una cooperativa.

La comunità procederà poi, all’interno della propria area geografica, a costruire o acquisire la detenzione di uno o più impianti a fonte rinnovabile. All’energia prodotta da tali impianti della comunità saranno riconosciute tre componenti di ricavo: (i) il prezzo di mercato dell’energia su tutta l’energia immessa in rete; (ii) solo sull’energia condivisa immessa in rete, un importo pari a agli oneri di trasmissione e perdite di rete risparmiati (8,5 Euro a MWh circa); (iii) solo sull’energia condivisa e immessa in rete, un incentivo pari a 110 Euro a MWh.

Tali importi saranno pagati alla comunità da parte del GSE, salvo il diritto di vendere l’energia ad un trader. A differenza degli incentivi ordinari, l’incentivo per le comunità non sarà garantito su tutta l’energia prodotta, ma solo sull’energia condivisa. L’incentivo sarà pagato soltanto se simultaneamente alla produzione di energia da parte degli impianti della comunità viene registrato un analogo consumo da parte dei membri della comunità, il tutto misurato su base oraria. Ad esempio, se fra le 14.00 e le 15.00 di un giorno (n) gli impianti della comunità producono 50 kWh e nella stessa fascia oraria il consumo complessivo dei membri della comunità è 30 kWh, solo 30 kWh dei 50 kWh prodotti saranno incentivati.

Questo meccanismo tiene conto del fatto che le fonti rinnovabili – e in particolare la fonte fotovoltaica – sono intermittenti e quindi è fondamentale spostare i consumi in funzione degli orari in cui è prevedibile che l’energia venga prodotta. n°322 2020 cover story 9 14 ottobre Per gli impianti su edifici detenuti dalle comunità è poi possibile avere accesso alle detrazioni fiscali del 50 % sino a una soglia di 200 kW e cumulare la detrazione fiscale con gli incentivi. Per gli impianti delle comunità di energia rinnovabile è possibile inoltre accedere al Superbonus del 110 %.

In tale caso, però, la detrazione del 110 % spetterà esclusivamente per i primi 20 kW di potenza, mentre per la eventuale potenza eccedente si applicherà la detrazione ordinaria del 50%. Gli incentivi all’energia condivisa saranno riconosciuti solo alla parte d’impianto eccedente i 20 KW, che non gode del Superbonus.

La parte di impianto incentivata con il Superbonus avrà diritto solo a vendere l’energia in eccesso e al rimborso delle componenti risparmiate per trasporto e perdite di rete.

Come si aggregano i soggetti che vogliono fare parte di una comunità?
L’area territoriale di riferimento è l’area occupata dalla rete elettrica di bassa tensione sottostante a una cabina BT/MT. In tale perimetro, si possono aggregare in una comunità privati cittadini e piccole o medie imprese che siano titolari di una utenza sulla linea di bassa tensione. Per individuare detto perimetro i distributori dovranno rendere note sui propri siti le aree di riferimento, sino a che ciò non accada, chi intenda costituire la comunità di energia rinnovabile dovrà inviare una specifica istanza al distributore chiedendo il perimetro sotteso alla cabina secondaria.

Una volta individuata l’area di riferimento, i soggetti che intendono costituire una comunità, attraverso un notaio o con le altre modalità previste dalla normativa, dovranno costituire un’associazione o un altro ente senza scopo prevalente di lucro e regoleranno con lo statuto e con un regolamento associativo sia le modalità di governo dell’associazione, sia le modalità di utilizzo dei ricavi generati dagli impianti. Se la comunità intende accedere alle detrazioni fiscali dovrà costituirsi in forma di ente non commerciale e quindi, ad esempio, in forma di ente del terzo settore, associazione di promozione sociale o onlus.

La comunità deve avere struttura aperta: tutti i soggetti che facciano domanda di adesione alle condizioni previste nello Statuto e siano cittadini o piccole medie imprese nel perimetro territoriale della comunità dovranno essere ammessi.
n°322 2020 14 ottobre I ricavi della comunità possono essere destinati a vari scopi a beneficio della collettività.

Al netto dei costi di funzionamento della comunità e della restituzione dei finanziamenti eventualmente ottenuti, i ricavi saranno comunque restituiti ai membri che hanno condiviso l’energia, consumandola quando è prodotta e permettendo così alla comunità di incassare gli incentivi. Ciascuna comunità potrà decidere con che criteri effettuare il riparto fra i membri di tali ricavi. A solo titolo di esempio potrà essere stabilito un criterio per cui a ciascun membro viene data la stessa proporzione dei ricavi, ovvero un criterio basato sulla contribuzione di ciascun membro al consumo di energia simultaneo alla produzione.

Quali impianti possono fare parte della comunità di energia rinnovabile?

La comunità di energia rinnovabile può ottenere gli incentivi da impianti nuovi, collocati nel perimetro della cabina secondaria e allacciati alla rete di bassa tensione dal distributore.

La potenza massima ammissibile per ciascun impianto è di 200 kW, verosimilmente gli impianti avranno una potenza non superiore a 100 kW, visto che i distributori in genere connettono alla bassa tensione solo impianti sino a 100 kW. Gli impianti devono essere alimentati da fonte rinnovabile e devono entrare in esercizio entro 60 giorni da quando sarà approvata la disciplina di attuazione della direttiva 2001/2018 e quindi verosimilmente entro luglio/agosto del 2021, considerato che il termine per il recepimento della direttiva è il 30 Giugno 2021.

Possono avere accesso agli incentivi anche le nuove sezioni che vadano ad aggiungersi su impianti preesistenti. Non è previsto che gli impianti debbano essere necessariamente su tetto o su area industriale, quindi sembra ragionevole ritenere che gli impianti all’interno del perimetro della comunità possano essere realizzati anche in area agricola. Ciascuna comunità può avere più impianti. La potenza complessiva degli impianti detenuti da ciascuna comunità può quindi essere anche superiore a 200 kW. Gli impianti non devono necessariamente essere di proprietà della comunità, ma possono essere anche di membri della comunità o di produttori terzi.

Nel caso l’impianto non sia di proprietà della comunità, occorre comunque che gli accordi con il terzo non siano tali da essere di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità e quindi il proprietario dell’impianto non potrà avere interferenze sul governo della comunità o controllo totale dei flussi di ricavi.

Qualora gli impianti servano direttamente un’unità di consumo con un sistema di autoconsumo tradizionale (cosiddetto SEU), l’energia consumata prima del punto di connessione dal cliente finale non sarà incentivata e soltanto l’energia immessa in rete e simultaneamente consumata dai membri della comunità godrà dell’incentivo per l’energia condivisa.